Condizioni generali di contratto
Condizioni generali di contratto
Data di entrata in vigore: 3 marzo 2025
Articolo 1. Definizioni
1.1. MIRON: la società a responsabilità limitata Miron Violetglass B.V., con sede legale a Hoogeveen, nei Paesi Bassi, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio olandese con il numero 69094675, o una qualsiasi delle società del suo gruppo.
1.2. La controparte: qualsiasi soggetto che abbia o avrà un rapporto contrattuale di qualsiasi natura con MIRON.
1.3. Le Parti: Miron e l’altra parte congiuntamente.
1.4. I Prodotti: tutti i prodotti fabbricati, venduti, distribuiti e/o forniti da MIRON, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il vetro (viola) e gli accessori.
Articolo 2. Stipula del contratto e modifiche
2.1. Tutti i preventivi emessi da MIRON sono senza impegno, anche qualora sia stato stabilito un termine per l’accettazione.
2.2. MIRON avrà in ogni momento il diritto di revocare l’offerta o il preventivo fintantoché tale offerta o tale preventivo non sia stato accettato dalla Controparte.
2.3. MIRON non sarà tenuta a dare esecuzione ad alcun preventivo accettato qualora esso si basi su errori manifesti (scritti).
2.4. L’accettazione da parte della Controparte di un’offerta di MIRON, che preveda l’applicabilità delle condizioni generali (di acquisto) della Controparte (con o senza esclusione delle condizioni generali di MIRON) non avrà alcun effetto nella misura in cui comporti l’applicabilità delle condizioni della Controparte e/o l’esclusione delle condizioni di MIRON. L’articolo 19 della Convenzione di Vienna sulla vendita (CISG) non trova applicazione. Le disposizioni della clausola seguente rimangono pienamente applicabili.
2.5. Le condizioni generali (di acquisto) della Controparte sono espressamente respinte da MIRON.
2.6. Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i rapporti giuridici attuali e futuri tra MIRON e la controparte.
2.7. Qualora l’accordo tra MIRON e l’altra parte si discosti dalle disposizioni delle presenti condizioni generali, prevarrà il contenuto dell’accordo stesso.
2.8. Eventuali modifiche al contratto (comprese le condizioni generali) tra le parti possono essere comprovate esclusivamente mediante documenti scritti. Eventuali clausole divergenti si applicano solo al contratto per il quale sono state formulate.
2.9. Ciascuna delle parti si farà carico delle proprie spese sostenute nel corso delle trattative e dei preparativi che hanno portato alla stipula del contratto.
2.10. Qualsiasi modifica alla composizione dell’ordine comporterà una modifica dei termini di consegna. Qualora la controparte modifichi il proprio ordine, accetterà automaticamente la modifica dei termini di consegna.
Articolo 3. Consegna e trasferimento del rischio
3.1. I Prodotti saranno consegnati franco fabbrica (EXW) secondo quanto specificato negli Incoterms applicabili (a partire dal 1° gennaio 2020, ovvero gli Incoterms 2020) dall’indirizzo Stephensonstraat 57, 7903 AS Hoogeveen, Paesi Bassi, salvo diversa indicazione contenuta nell’ordine o nella conferma d’ordine di MIRON o salvo diverso accordo specifico tra MIRON e la Controparte.
3.2. In deroga all’articolo 3.1, MIRON e la Controparte possono concordare per iscritto che sia MIRON a provvedere al trasporto. La Controparte si assumerà in ogni caso tutti i rischi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli relativi allo stoccaggio, al carico, al trasporto, all’assicurazione e allo scarico.
3.3. MIRON fornirà alla Controparte, su sua richiesta, tutti i dettagli necessari per stipulare un’adeguata assicurazione di trasporto. La Controparte riconosce e accetta che MIRON non effettuerà il trasporto dei Prodotti in assenza di un’adeguata assicurazione di trasporto. I costi relativi alla stipula dell’assicurazione di trasporto saranno sempre a carico della Controparte.
3.4. Qualora sia stato concordato che MIRON sia responsabile del trasporto, la Controparte dovrà fornire a MIRON, nel più breve tempo possibile, i dati necessari per il trasporto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i documenti doganali corretti e completi. La Controparte si assume il rischio relativo alla completezza e/o alla correttezza dei dati. Qualsiasi ritardo nei tempi di consegna dovuto a un ritardo in dogana, indipendentemente dal fatto che ciò sia imputabile o meno alla fornitura incompleta o errata dei dati da parte della Controparte, sarà a rischio e a spese della Controparte.
3.5. Qualora i Prodotti non vengano accettati dalla Controparte per cause di forza maggiore o a causa del mancato adempimento da parte di quest’ultima dei propri obblighi di accettazione, oppure qualora non possano essere trasportati a destinazione, MIRON avrà il diritto di immagazzinare tali Prodotti a rischio e spese della Controparte e potrà esigere il pagamento senza che la Controparte abbia il diritto di sospendere il pagamento.
3.6. Qualora la Controparte non adempia ai propri obblighi di accettazione, MIRON avrà il diritto di vendere i Prodotti trascorso un termine di 4 settimane dalla data in cui i Prodotti avrebbero dovuto essere accettati, e di farlo per conto della Controparte e a un prezzo ragionevole che sarà determinato da MIRON. In tal caso, MIRON avrà il diritto di compensare il prezzo di acquisto corrisposto alla Controparte con tutti i propri crediti nei confronti di quest’ultima, comprese le richieste di risarcimento.
3.7. La perdita o il danneggiamento dei Prodotti dopo il trasferimento del rischio alla Controparte non esonera quest’ultima dall’obbligo di pagare il prezzo, a meno che la perdita o il danneggiamento non siano interamente attribuibili a un atto intenzionale volto a causare tale danno o a grave negligenza da parte di MIRON.
3.8. I termini di consegna indicati e/o concordati da MIRON sono sempre da intendersi come stime e non costituiscono mai scadenze definitive. I termini di consegna decorrono solo a partire dal momento in cui MIRON avrà ricevuto il pagamento anticipato. MIRON si riserva il diritto di consegnare la quantità concordata di merce in lotti. Qualora sia stato concordato il pagamento anticipato, la merce ordinata verrà riservata per un periodo di 14 giorni. Qualora, alla scadenza di tale termine, non sia stato ricevuto alcun pagamento, MIRON avrà il diritto di consegnare la merce a terzi.
3.9. La controparte non ha il diritto di risolvere il contratto a causa della scadenza di un termine specificato prima di aver concesso per iscritto a MIRON, a seguito del mancato rispetto del termine di consegna concordato, un periodo di tempo ragionevole per effettuare la consegna della merce, e qualora la consegna non sia avvenuta nemmeno entro tale periodo.
3.10. Il periodo di cui alla clausola precedente non potrà essere inferiore a 1 mese.
3.11. La controparte non avrà il diritto di rescindere il contratto qualora il ritardo nella consegna sia (in parte) imputabile alla controparte stessa.
Articolo 4. Impossibilità di evadere l’ordine e cause di forza maggiore
4.1. MIRON avrà il diritto di sospendere l’adempimento dei propri obblighi qualora sia temporaneamente impossibilitata ad adempiervi a causa di circostanze non prevedibili al momento della conclusione del contratto e che esulano dal suo controllo.
4.2. Le circostanze che MIRON non può prevedere e che esulano dal suo controllo includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il mancato adempimento (tempestivo) degli obblighi da parte di fornitori e/o subappaltatori, condizioni meteorologiche avverse, terremoti, incendi, perdita o furto di attrezzature, perdita di materiali, materie prime, ingredienti, macchinari difettosi, blocchi stradali, scioperi o interruzioni del lavoro, pandemie, guerre, rischi per la sicurezza, restrizioni relative ai trasporti, alle importazioni o al commercio.
4.3. MIRON avrà il diritto di risolvere il contratto qualora non sia in grado di adempiere ai propri obblighi a causa di una circostanza di cui al presente articolo. Qualora MIRON abbia sospeso l’adempimento dei propri obblighi per un periodo superiore a 6 mesi a causa di una circostanza di cui al presente articolo, la Controparte avrà il diritto di risolvere il contratto per la parte oggetto della sospensione.
4.4. MIRON non sarà responsabile per alcun danno, di qualsiasi natura, causato dallo scioglimento o dalla sospensione ai sensi del presente articolo o in conseguenza di una circostanza ivi descritta.
Articolo 5. Riserva di proprietà
5.1. MIRON manterrà la proprietà di tutti i beni forniti e da fornire fino a quando la Controparte non avrà saldato integralmente tutti i propri debiti nei confronti di MIRON derivanti dai contratti in essere e futuri, compresi l’obbligo di pagare gli interessi e le altre spese (di riscossione), nonché eventuali indennizzi e pagamenti dovuti per i servizi forniti.
5.2. Qualora fosse necessario stabilire quali Prodotti siano coperti dalla suddetta riserva di proprietà, i registri amministrativi tenuti da MIRON saranno vincolanti per le parti ai fini della determinazione dell’ambito di applicazione della riserva di proprietà tra le parti.
5.3. Tutti i Prodotti di tale tipo forniti da MIRON alla Controparte si considerano forniti da MIRON e da nessun altro se non MIRON.
Articolo 6. Prezzi
6.1. Salvo espressa indicazione contraria, tutti i prezzi indicati da MIRON nelle proprie offerte, conferme d’ordine e contratti, o in qualsiasi altro preventivo da essa redatto, sono espressi in euro, si intendono franco fabbrica e non includono l’IVA né eventuali dazi all’importazione, altre imposte, oneri e tasse, né i costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, pallet e sostituzione dei pallet, ecc.
6.2. In assenza di accordi contrari tra MIRON e la Controparte, un aumento dei fattori determinanti il prezzo di costo verificatosi dopo la conclusione del contratto potrà essere addebitato alla Controparte qualora, al momento dell’aumento, l’adempimento del contratto non fosse ancora stato completato.
Articolo 7. Pagamento e requisiti di idoneità
7.1. Salvo diverso accordo scritto, il pagamento dovrà essere effettuato in anticipo tramite bonifico bancario. I costi delle operazioni di pagamento saranno a carico della controparte.
7.2. Qualora il pagamento non sia stato effettuato entro il termine concordato, la controparte sarà tenuta a corrispondere a MIRON gli interessi a decorrere dalla data di scadenza del termine di pagamento. Il tasso di interesse è pari all’1% mensile oppure, qualora superiore, al tasso di interesse commerciale previsto dall’articolo 6:119a del Codice civile olandese.
7.3. La Controparte sarà responsabile di tutte le spese giudiziarie ed extragiudiziarie effettivamente sostenute da MIRON in relazione al recupero dei propri crediti nei confronti della Controparte.
7.4. Tutti gli importi dovuti dalla Controparte a MIRON saranno esigibili a richiesta qualora sia stato superato il termine di pagamento, sia stata dichiarata la fallimento (o l’equivalente utilizzato in un altro Paese) della Controparte, la Controparte abbia presentato istanza di sospensione dei pagamenti (o equivalente), qualora la Controparte (società) venga sciolta, liquidata o cessi la propria attività commerciale, qualora la Controparte (in quanto persona fisica) presenti istanza di rinegoziazione legale del debito (o equivalente), venga sottoposta ad amministrazione controllata o decada.
7.5. I pagamenti devono essere effettuati in euro.
7.6. Qualora la Controparte non adempia ai propri obblighi di pagamento, essa sarà tenuta, su richiesta di MIRON, a fornire a MIRON una garanzia di pagamento che quest’ultima ritenga adeguata. Qualora la Controparte non soddisfi tale richiesta entro il termine stabilito, MIRON avrà il diritto di risolvere il contratto e di ottenere dalla Controparte il risarcimento del danno subito.
7.7. La controparte non avrà in alcun caso il diritto di compensare i propri crediti nei confronti di MIRON con i propri obblighi di pagamento nei confronti di MIRON a qualsiasi titolo.
7.8. MIRON avrà sempre il diritto di compensare i propri crediti nei confronti della Controparte con i propri obblighi di pagamento nei confronti della Controparte a qualsiasi titolo.
Articolo 8. Garanzia e indennizzo
8.1. I Prodotti che MIRON si impegna a fornire sono conformi ai requisiti e agli standard usuali che possono essere ragionevolmente previsti al momento della consegna nei Paesi Bassi per un uso normale in relazione al confezionamento di prodotti per la cura della pelle, prodotti farmaceutici, prodotti per la medicina naturale o prodotti alimentari, oppure al confezionamento di cosmetici, alimenti o bevande.
8.2. MIRON non garantisce che i propri Prodotti siano idonei all’uso previsto dalla Controparte. Spetta alla Controparte effettuare o far effettuare i test necessari per determinare se i Prodotti che MIRON si appresta a fornire siano idonei all’uso previsto dalla Controparte e ai beni che la Controparte intende conservare, confezionare o inserire al loro interno. MIRON non garantisce la compatibilità dei propri Prodotti con prodotti non forniti da MIRON, salvo diversa indicazione esplicita da parte di MIRON.
8.3. MIRON non sarà responsabile per eventuali danni qualora i Prodotti da essa forniti non siano conformi ai requisiti e alle normative di paesi diversi dai Paesi Bassi. Ciò include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la legislazione, le autorizzazioni richieste, le questioni fiscali e le normative in materia di importazione. La Controparte si assumerà i rischi e le responsabilità qualora importi i Prodotti in paesi diversi dai Paesi Bassi.
8.4. La Controparte è tenuta a indennizzare MIRON e a manlevare MIRON da qualsiasi rivendicazione di terzi derivante dalla mancata conformità dei Prodotti alla legislazione e alle normative locali (al di fuori dei Paesi Bassi), nella misura in cui tali Prodotti siano stati immessi in circolazione dalla Controparte o da società ad essa affiliate nel Paese in questione.
8.5. La Controparte è tenuta a risarcire MIRON e a manlevare MIRON da qualsiasi richiesta di risarcimento danni da parte di terzi derivante dalla (ri)vendita dei Prodotti da parte della Controparte o dall’uso dei Prodotti, nella misura in cui questi siano stati immessi in circolazione in qualsiasi paese dalla Controparte o da società ad essa affiliate.
8.6. La Controparte è tenuta a informare MIRON in ogni momento in merito ai requisiti (in materia di imballaggio) (compresi gli obblighi di informazione) applicabili nei paesi, diversi dai Paesi Bassi, coinvolti nel rapporto contrattuale con la Controparte. Tale obbligo si applica anche nel caso in cui MIRON effettui forniture alla Controparte alla rinfusa.
8.7. Qualora la Controparte provveda autonomamente all’imballaggio dei Prodotti, essa dovrà risarcire MIRON e manlevare MIRON da qualsiasi danno subito da quest’ultima in conseguenza o in relazione a tale attività.
8.8. MIRON garantisce l’assenza di vizi materiali nei Prodotti per un anno a decorrere dalla data di consegna alla Controparte. Sono espressamente esclusi dalla garanzia i danni ai Prodotti causati da un uso o da un trattamento improprio o inadeguato degli stessi, o dal loro impiego per scopi diversi da quelli previsti, compreso l’uso in combinazione con accessori non forniti da MIRON, nonché i danni ai Prodotti verificatisi dopo il trasferimento del rischio. MIRON non può essere ritenuta responsabile per i danni ai Prodotti causati da uno stoccaggio inadeguato da parte della Controparte, dall’impiego di risorse o macchinari inadeguati da parte della stessa, oppure da fattori climatici o altre influenze esterne. In deroga a quanto sopra, MIRON garantisce le guarnizioni per i Prodotti a secco contro i difetti per 6 (sei) mesi a decorrere dalla loro consegna alla Controparte.
Articolo 9. Controllo dei prodotti e termine per la presentazione dei reclami
9.1. La Controparte è tenuta a ispezionare i Prodotti, o a farli ispezionare, entro 5 giorni dalla data di consegna da parte di MIRON. Eventuali difetti visibili o difformità rispetto a quanto concordato, che risultino evidenti o che possano essere ragionevolmente rilevati tramite ispezione, devono essere segnalati per iscritto a MIRON, preferibilmente immediatamente dopo l’ispezione, ma al più tardi entro 5 giorni dalla data di consegna dei Prodotti. Qualora la Controparte non abbia ispezionato la merce (o non l’abbia fatta ispezionare) entro il termine sopra indicato, si riterrà accertato, in assenza di prove contrarie, che i Prodotti siano stati consegnati privi di difetti.
9.2. La Controparte segnalerà per iscritto a MIRON eventuali altri difetti o altre difformità (diversi dai difetti o dalle difformità visibili che avrebbero dovuto emergere dall’obbligo di ispezione previsto di cui al paragrafo precedente) rispetto a quanto concordato entro 5 giorni dalla loro scoperta.
9.3. Qualora la Controparte non comunichi per iscritto a MIRON il difetto entro i termini previsti dal presente articolo, essa perderà ogni diritto di invocare le conseguenze giuridiche derivanti dal difetto o dalla non conformità a quanto concordato.
9.4. Lievi scostamenti rispetto alle misure, ai pesi, alle composizioni o ai colori indicati, ovvero altri scostamenti che non comportino alcuna modifica sostanziale alla composizione, alla realizzazione o all’applicabilità dei Prodotti, non daranno diritto alla Controparte di annullare o risolvere (in tutto o in parte) il contratto, né di rifiutare la ricezione o il pagamento dei Prodotti, né di richiedere il risarcimento dei danni.
9.5. Qualora si accerti che un articolo sia difettoso e ciò venga segnalato tempestivamente, MIRON deciderà, a propria esclusiva discrezione, di sostituirlo o ripararlo oppure di corrispondere all’Altra Parte un indennizzo in sostituzione della sostituzione o della riparazione, fino a un massimo pari al prezzo di acquisto dell’articolo difettoso, entro un termine ragionevole successivo alla sua restituzione o, qualora la restituzione non possa essere ragionevolmente considerata possibile, successivo alla notifica scritta del difetto da parte dell’Altra Parte.
9.6. MIRON ha adottato ogni precauzione durante la produzione e lo stoccaggio; si raccomanda vivamente che la merce consegnata alla controparte venga soffiata con aria e aspirata prima dell’uso da parte della controparte. A seconda dell’applicazione, MIRON raccomanda addirittura di pulire/lavare i prodotti prima del riempimento.
9.7. Qualora un reclamo risulti infondato, i costi sostenuti da MIRON a tale titolo, compresi eventuali costi di indagine, saranno interamente a carico della Controparte.
9.8. Eventuali reclami non danno diritto alla controparte di sospendere o ridurre i propri obblighi contrattuali.
9.9 Qualora l’1% o una percentuale inferiore della quantità totale dei Prodotti in vetro ordinati e consegnati non sia conforme alla norma pertinente, la Controparte non avrà diritto di presentare un reclamo né di ottenere la sostituzione di tali Prodotti da parte di MIRON.
9.10 La documentazione amministrativa conservata da MIRON sarà vincolante per le Parti ai fini della determinazione dell’ambito, della quantità e delle specifiche del rispettivo ordine di acquisto.
Articolo 10. Sospensione e scioglimento
10.1. MIRON ha il diritto di sospendere l’adempimento dei propri obblighi contrattuali qualora la Controparte non adempia a uno qualsiasi dei propri obblighi nei confronti di MIRON previsti dal presente contratto e da contratti precedenti, compreso l’obbligo di pagare in anticipo il prezzo di acquisto concordato, salvo diverso accordo scritto.
10.2. Oltre agli altri diritti di risoluzione derivanti dalla legge e dal contratto, MIRON ha il diritto di risolvere il contratto mediante una dichiarazione extragiudiziale in tal senso qualora la Controparte venga dichiarata fallita (o in una situazione equivalente), richieda la sospensione dei pagamenti (o una misura equivalente) oppure cessi o intenda cessare la propria attività commerciale
10.3. Nella misura in cui la controparte abbia diritto alla risoluzione, tale diritto, nel caso di contratti a prestazione continuata, sarà limitato all’annullamento dell’ordine o, qualora si tratti di un’adempimento parzialmente difettoso o insufficiente, a una parte dell’ordine, in caso di dolo, colpa grave o comportamento doloso da parte di MIRON nell’adempimento dei propri obblighi. In tal caso, le parti avranno l’obbligo di annullamento in relazione a tutte le prestazioni reciproche relative all’ordine in questione o alla parte di esso interessata. Il diritto di risoluzione non si applica agli ordini e/o alle consegne successivi.
Articolo 11. Diritti di proprietà intellettuale e requisiti di confezionamento
11.1. In assenza di un accordo scritto contrario, MIRON si riserva i diritti d’autore e tutti i diritti di proprietà intellettuale nel senso più ampio del termine relativi ai Prodotti da essa forniti, alle offerte da essa presentate, nonché ai modelli di design, alle immagini, ai disegni, modelli (di prova), software e test (para)scientifici condotti da MIRON in merito alle proprietà di conservazione e di energizzazione dei propri Prodotti in vetro ecc., che ha pubblicato.
11.2. La Controparte potrà utilizzare il marchio MIRON o altri marchi e denominazioni commerciali appartenenti a MIRON, nonché altri diritti di proprietà intellettuale, esclusivamente ai fini della vendita dei Prodotti MIRON. È espressamente vietato l’uso del marchio MIRON per qualsiasi altro scopo, ivi compreso l’utilizzo come parte di un indirizzo Internet o di un nome di dominio.
11.3 È espressamente vietato alla Controparte utilizzare i diritti di proprietà intellettuale di MIRON, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il marchio MIRON o altri marchi e denominazioni commerciali appartenenti a MIRON, nonché altri diritti di proprietà intellettuale appartenenti a MIRON, salvo che in relazione alla vendita di tali Prodotti ai propri clienti.
11.4. La Controparte garantisce che tutti i materiali (di imballaggio) forniti dalla Controparte a MIRON siano esenti da qualsiasi diritto di proprietà intellettuale appartenente a terzi. La Controparte manleva MIRON e la tiene indenne da qualsiasi rivendicazione di terzi in merito ai diritti di proprietà intellettuale sui materiali o sui dati forniti dalla Controparte.
11.5. Qualora la Controparte venga a conoscenza del fatto che i Prodotti di MIRON violino o possano violare un diritto di proprietà intellettuale appartenente a terzi, oppure che un terzo violi o possa violare un diritto di proprietà intellettuale di MIRON, la Controparte dovrà darne immediata comunicazione a MIRON, specificando le circostanze di tale (presunta) violazione.
11.6. Nel caso in cui un terzo violi un diritto di proprietà intellettuale di MIRON, la Parte opposta sarà tenuta a collaborare per consentire a MIRON di intraprendere azioni giudiziarie ed extragiudiziarie contro tale violazione.
11.7. Il marchio MIRON deve essere sempre utilizzato in combinazione con la dicitura «marchio registrato» (™).
Articolo 12. Conservazione
12.1. La Controparte è tenuta ad agire in ogni momento in conformità alle istruzioni fornite da MIRON in merito allo stoccaggio dei Prodotti forniti da MIRON.
12.2 I Prodotti consegnati da MIRON devono essere conservati in un luogo asciutto. La Controparte riconosce che i Prodotti in vetro possono corrodersi se conservati in un luogo umido e potrebbero essere contaminati dall’odore dei materiali di imballaggio utilizzati. La Controparte non potrà richiedere il risarcimento dei danni derivanti da o in relazione a quanto sopra.
Articolo 13. Responsabilità
13.1. Salvo nei casi di atto o omissione dolosa o di grave negligenza da parte di MIRON, MIRON non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per i danni causati da difetti dei, nei o sui Prodotti consegnati, dai servizi prestati o dai lavori eseguiti dalla stessa. MIRON non può essere ritenuta responsabile per eventuali errori commessi dal proprio personale, da ausiliari o da MIRON stessa, salvo in caso di atto o omissione dolosa o di dolo.
13.2. La responsabilità complessiva di MIRON sarà in ogni caso limitata all’importo coperto e corrisposto dalla propria assicurazione di responsabilità civile relativa alla materia in questione. La responsabilità di MIRON per inadempimento di un contratto di fornitura non potrà mai superare l’importo della fattura relativa all’ordine in questione.
13.3. MIRON può essere ritenuta responsabile esclusivamente per i danni diretti. Per danni diretti si intendono tutti i costi ragionevoli sostenuti per accertare la causa e l’entità del danno, nella misura in cui ciò riguardi i danni previsti nel presente paragrafo, nonché i costi ragionevoli sostenuti per far sì che l’inadempimento di MIRON soddisfi i requisiti contrattuali, nella misura in cui ciò sia imputabile a MIRON, nonché i costi ragionevoli sostenuti per prevenire o mitigare i danni, ma solo nella misura in cui la Controparte possa dimostrare che tali costi abbiano effettivamente contribuito a mitigare il danno diretto.
13.4. MIRON non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per danni indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la perdita di profitti, il mancato risparmio, la stagnazione aziendale, lesioni personali e danni subiti dalla Controparte o da terzi collegati, anche in caso di mancata attuazione, totale o parziale, delle misure correttive.
13.5. La limitazione di responsabilità prevista dal presente articolo si applica anche alle garanzie di cui all’articolo 8.
Articolo 14. Richiamo
14.1. La Controparte non potrà avviare alcun richiamo generale o parziale dei Prodotti forniti da MIRON senza la previa approvazione scritta di MIRON.
14.2. La Controparte dovrà avviare un richiamo generale o parziale dei Prodotti forniti da MIRON alla prima richiesta di MIRON.
Articolo 15. Riservatezza
15.1. La Controparte è tenuta a tutelare la riservatezza di tutte le informazioni riservate di cui venga a conoscenza nell’ambito del rapporto (contrattuale) o da qualsiasi altra fonte, a pena di una penale immediatamente esigibile pari a 10.000 € per ogni violazione, fatto salvo il diritto di MIRON di richiedere un ulteriore risarcimento dei danni.
Articolo 16. Comunicazioni e avvisi
16.1. Tutte le comunicazioni e le notifiche con effetto giuridico inviate dalla Controparte a MIRON devono essere effettuate per iscritto e tramite raccomandata.
Articolo 17. Legge applicabile e foro competente
17.1. Tutti i rapporti giuridici di cui MIRON è parte sono soggetti esclusivamente al diritto olandese, ad eccezione del diritto internazionale privato olandese e della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni (CISG), anche qualora un contratto venga eseguito, in tutto o in parte, all’estero, o qualora l’altra parte del rapporto giuridico abbia il proprio domicilio all’estero. Un regime giuridico alternativo concordato potrà essere dimostrato esclusivamente mediante un documento firmato da entrambe le parti.
17.2. In assenza di disposizioni di legge imperative che stabiliscano diversamente, il tribunale civile di Assen sarà competente in via esclusiva a dirimere eventuali controversie derivanti da accordi tra MIRON e la Controparte. MIRON potrà tuttavia sottoporre a giudizio una controversia derivante dai contratti stipulati tra sé e l’Altra Parte dinanzi a qualsiasi tribunale che sarebbe competente a giudicare tale controversia in assenza di una scelta del foro.